Notizia giunta poco fa, il Senato ha bocciato le mozioni di Felice Casson, Sel e M5S contro l'acquisto del caccia F-35.
Ne ho già parlato e riparlato, fra poco metterò un video sul canale i ncui farò una sintesi del tutto quindi non voglio star qui a ripetere per l'ennesima volta le stesse cose.
Faccio solo notare che politici e cittadini han fatto (e continuano a fare) tutto questo casino per risparmiare 10 miliardi che spenderemo entro il 2027.
Da oggi a quella data, tanto per darvi alcuni dati, spenderemo (in
proporzione) 210 miliardi in più degli altri in costi della politica, 60 miliardi in stipendi e pensioni dei militari, 70-80 miliardi in
pensioni d'oro. Non vi dico la cifra che bruceremo per via della corruzione e/o dell'evasione fiscale, in quanto molto variabili e più difficili da tagliare rispetto alle tre citate sopra.
Ne aggiungo un'altra: considerando i dati che circolano, le famose guarde/peratori forestali siciliane e calabresi assunte per fare niente costano una cifra intorno ai 700-800 milioni annui. Se i dati riportati sono esatti, da qui al 2027 la spesa sarà di circa 10 miliardi. Come gli F-35..
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martedì 16 luglio 2013
mercoledì 6 febbraio 2013
Caro Silvio, ma il Lodo Alfano venne approvato in 20 giorni...
Prima da Santoro, poi da Floris: Berlusconi giustifica il suo inoperato durante gli 8 anni di governo dei suoi dando la colpa alla lentezza dei tempi di approvazione delle leggi in Italia. Di alcune leggi però...
Silvio Berlusconi in realtà non ha governato 8 degli ultimi11 anni. O meglio, lui era sì Presidente del Consiglio, ma tutte le leggi che proponeva per rispettare il contratto stipulato con gli italiani e far rinascere il paese si perdevano nei meandri dell'iter che devono compiere prima di venire approvati e, nel caso riuscissero a ritrovare la retta via, ne uscivano completamente diversi dall'idea iniziale del loro creatore.
Come si fa a sbugiardare una dichiarazione del genere, noi che in Parlamento non ci siamo (purtroppo) mai stati? Semplice, andando a vedere in quanto tempo leggi prese a caso sono state approvate. I dati si trovano nel Rapporto Openpolis “Camere Aperte”. Il sito Polis Blog mi ha anticipato (complimenti), proponendo alcuni esempi (per averne altri, leggete il rapporto):
Perbacco, solo 6 giorni. Ma andiamo avanti:
Magari a Roma vi è una concezione diversa del tempo...Ma andiamo avanti:
Avete capito? Solo per ALCUNE leggi ci vogliono mesi, anni. Quelle che davvero servono al paese e che magari vanno contro alcuni interessi rappresentati in aula dai Parlamentari. Altre invece, quelle che portano vantaggi ai politici, ci mettono pochi giorni.
Il capolavoro però riguarda una legge fatta da Berlusconi ad personam:
Venti giorni! Meno di tre settimane! Ecco, direi che questo basta per sbugiardare completamente (ancora una volta) le dichiarazioni del più grande bugiardo degli ultimi anni.
Alla faccia del "In Parlamento occorrono 450 - 650 giorni per avere un provvedimento che va fuori"
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Silvio Berlusconi in realtà non ha governato 8 degli ultimi11 anni. O meglio, lui era sì Presidente del Consiglio, ma tutte le leggi che proponeva per rispettare il contratto stipulato con gli italiani e far rinascere il paese si perdevano nei meandri dell'iter che devono compiere prima di venire approvati e, nel caso riuscissero a ritrovare la retta via, ne uscivano completamente diversi dall'idea iniziale del loro creatore.
Come si fa a sbugiardare una dichiarazione del genere, noi che in Parlamento non ci siamo (purtroppo) mai stati? Semplice, andando a vedere in quanto tempo leggi prese a caso sono state approvate. I dati si trovano nel Rapporto Openpolis “Camere Aperte”. Il sito Polis Blog mi ha anticipato (complimenti), proponendo alcuni esempi (per averne altri, leggete il rapporto):
Da questo rapporto emerge una disparità eclatante: alcune leggi sono state approvate in meno di una settimana, per altre ci sono voluti quasi 1500 giorni, circa 4 anni. Da cosa dipende questa disparità? Come intuibile, dall’interesse che i parlamentari hanno verso quel determinato provvedimento, e l’elenco delle “leggi lepre” e delle “leggi lumaca”, come le definisce il dossier, conferma senza dubbio questa teoria. La legge più veloce della legislatura 2008-2013? Quella proposta da Fabrizio Cicchitto per lo svolgimento del referendum 2009 sulla legge elettorale [...]per approvare la turbo-legge Cicchitto ci sono voluti solo 6 giorni."
Perbacco, solo 6 giorni. Ma andiamo avanti:
Rapidissimi anche i tempi di approvazione nel 2010 del decreto salva-liste, studiato per permettere la riammissione alle Regionali del Lazio del Pdl, escluso per il ben noto pasticcio del “panino” di Alfredo Milioni (e un problema simile in Lombardia). La legge è stata approvata in soli 7 giorni, ma poi è stata bocciata dal Tar. 8 giorni sono stati invece necessari per la manovra correttiva 2011, l’ultima del governo Berlusconi.
Magari a Roma vi è una concezione diversa del tempo...Ma andiamo avanti:
il triste primato spetta alla legge anticorruzione: [...] 1456 giorni prima di ottenere il sì definitivo. È andata poco meglio alla legge su “usura e estorsione” presentata da Roberto Centaro di Coesione Nazionale: 1357 giorni. E poco importa chi presenta la legge: lo Statuto delle imprese, presentato da Pierluigi Bersani, ha impiegato 1283 giorni
Avete capito? Solo per ALCUNE leggi ci vogliono mesi, anni. Quelle che davvero servono al paese e che magari vanno contro alcuni interessi rappresentati in aula dai Parlamentari. Altre invece, quelle che portano vantaggi ai politici, ci mettono pochi giorni.
Il capolavoro però riguarda una legge fatta da Berlusconi ad personam:
Tra le altre “leggi lepre”, spicca anche uno dei provvedimenti ad personam per Berlusconi, il lodo Alfano (20 giorni).
Venti giorni! Meno di tre settimane! Ecco, direi che questo basta per sbugiardare completamente (ancora una volta) le dichiarazioni del più grande bugiardo degli ultimi anni.
Alla faccia del "In Parlamento occorrono 450 - 650 giorni per avere un provvedimento che va fuori"
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sabato 8 settembre 2012
La norma anti-slot machines non sarebbe stata del tutto inutile fatta in questo modo
Una norma in fondo non del tutto inutile, se fosse stata così
Sembrava destinata a scomparire, invece la norma anti-slot machines è riapparsa nel decreto sanità con una modifica: non più 500 metri, ma 200 metri di distanza da scuole, ospedali e luoghi di culto.
Ammetto che quando si iniziava a vociferare di questa possibilità, nei vari commenti su Facebook l'avevo criticata bollandola come "Inutile idiozia" (o qualcosa di simile). Cosa cambiava fare 500 metri in più? Assolutamente nulla.
In realtà qualcosina cambia: nei vari paesini (praticamente tutti quelli intorno a me, compreso il mio), le macchinette da gioco sono tutte dentro nei famosi 500 metri di limite e probabilmente anche nei 200, quindi se fosse passato quel decreto, in nessuno di questi bar di paese ci sarebbero state queste macchinette mangia soldi per dementi (sì perchè se ci giochi caro mio sei un demente).
Il problema qual è? Il provvedimento vale solo per le nuove concessioni: sono esenti quindi tutte quelle già operative.
Capite che, data la quantità, la cosa è davvero totalmente inutile.
Se invece si fossero mantenuti i 500 metri e questi sarebbero valsi per tutte le macchinette (anche quelle del poker/giochi di carte varie), slot machines etc varie qui in zona non ne avremmo avuta nemmeno una perchè tutte quelle operative sarebbero state fuorilegge con realitivi benefici per i gonzi che quotidianamente ci infilano euro per giocare (per poi piangere perchè non arrivano a fine mese).
E' un peccato. Sarebbe stato un primo passo importante per far risparmiare soldi ai cittadini (soldi che avrebbero speso in altri modi più intelligenti e convenienti anche all'economia, visto che dalle macchinette lo Stato non becca un quattrino). L'ennesima occasione mancata.
Sembrava destinata a scomparire, invece la norma anti-slot machines è riapparsa nel decreto sanità con una modifica: non più 500 metri, ma 200 metri di distanza da scuole, ospedali e luoghi di culto.
Ammetto che quando si iniziava a vociferare di questa possibilità, nei vari commenti su Facebook l'avevo criticata bollandola come "Inutile idiozia" (o qualcosa di simile). Cosa cambiava fare 500 metri in più? Assolutamente nulla.
In realtà qualcosina cambia: nei vari paesini (praticamente tutti quelli intorno a me, compreso il mio), le macchinette da gioco sono tutte dentro nei famosi 500 metri di limite e probabilmente anche nei 200, quindi se fosse passato quel decreto, in nessuno di questi bar di paese ci sarebbero state queste macchinette mangia soldi per dementi (sì perchè se ci giochi caro mio sei un demente).
Il problema qual è? Il provvedimento vale solo per le nuove concessioni: sono esenti quindi tutte quelle già operative.
Capite che, data la quantità, la cosa è davvero totalmente inutile.
Se invece si fossero mantenuti i 500 metri e questi sarebbero valsi per tutte le macchinette (anche quelle del poker/giochi di carte varie), slot machines etc varie qui in zona non ne avremmo avuta nemmeno una perchè tutte quelle operative sarebbero state fuorilegge con realitivi benefici per i gonzi che quotidianamente ci infilano euro per giocare (per poi piangere perchè non arrivano a fine mese).
E' un peccato. Sarebbe stato un primo passo importante per far risparmiare soldi ai cittadini (soldi che avrebbero speso in altri modi più intelligenti e convenienti anche all'economia, visto che dalle macchinette lo Stato non becca un quattrino). L'ennesima occasione mancata.
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sabato 14 luglio 2012
Cari elettori del PD, se volete mi candido io

Siccome vanno di moda le discese in campo, allora ho deciso anche io di farlo proponendomi come candidato del PD. Cari elettori del Partito Democratico, mi volete?
Guardate che non è una follia: peggio di quelli che avete ora proprio non si può fare visto che riescono a litigare (questa volta su nozze gay e primarie) anche quando sono il partito di ampia maggioranza nei sondaggi. Politici che litigano fra di loro anche mentre vincono...li volete davvero? Spero di no quindi mi candido. Vi avviso però che voglio pieni poteri e libertà d'azione perchè nessuno di quelli deve interferire con il mio mandato una volta eletto.
Le prime cose che proporrei al volo sono: liberalizzazioni di notai, avvocati, farmacisti, tassisti etc, accorpamento dei comuni con meno di 5000 abitanti, delle regioni di piccola dimensione, eliminazione di tutte le province, vendita della Rai (tenendo un solo canale che faccia servizio pubblico gratuitamente), vendita del patrimonio dello stato inutilizzato, legalizzazione di prostituzione, droghe leggere, coppie di fatto e matrimoni gay oltre alle classiche riduzione numero dei parlamentari, auto blu, stipendio di tutti i politici e dei lavoratori dell'amministrazione centrale e taglio della spesa militare (pensioni e stipendi su tutti visto che pesano per il 75% circa della stessa).
Fatto ciò poi andrei a rivedere la spesa pubblica (liberalizzando, licenziando i fannulloni e gli assunti senza alcun criterio basato sulla meritocrazia, eliminando gli incentivi etc etc), riformare scuola (cercando di renderla il più meritocratica possibile), giustizia (rendendola più veloce e inasprendo le pene per, ad esempio, stupratori ed evasori) lavoro (qui poi bisognerebbe fare un discorso a parte, però in sintesi lo renderei più flessibile adottando un sistema simil Germania), burocrazie e sistema bancario (rendendole libere dalle fondazioni liberalizzando questo mercato), lotta all'evasione (in stile operazione Cortina) e nel contempo riduzione della pressione fiscale. Ultimo ma non ultimo, federalismo fiscale (vero, non quella bestialità proposta dalla Lega Nord) che davvero responsabilizzi comuni e regioni, premi le migliori e penalizzi gli spreconi.
Lo so, è un esercizio mentale però questo potrebbe essere, a mio modo di vedere, un ottimo programma da seguire per un partito con una buona maggioranza in parlamento che davvero voglia mettere il primo mattone per far ripartire l'Italia.
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martedì 29 novembre 2011
Modesta proposta ai parlamentari che vogliono ridursi lo stipendio

La questioni costi della politica e stipendi dei parlamentari tiene giustamente sempre banco nelle discussioni qui in Italia.
Fino ad ora, in concreto, stipendi e privilegi non sono stati ridotti e, non avendo assolutamente fiducia in loro, fino a quando non vedo mi spiace ma non ci credo.
Ci sono però alcuni parlamentari che hanno provato a tagliare da qualche parte (penso all'IDV), senza però successo. Ecco a loro e a tutti quelli che hanno dichiarato che gli stipendi, privilegi e vitalizi sono ingiusti voglio lanciare una modestissima proposta:
Prendendo come esempio gli stipendi, ognuno di voi comunica pubblicamente di quanto, secondo lui, dovebbero essere ridotti (mettiamo, per comodità, il 50%): create un fondo in cui ognuno di voi, con nome e cognome, versa ogni mese la somma di denaro che riceve in eccesso e alla fine dell'anno i soldi raccolti verranno utilizzati per opere sociali (visti gli ultimi avvenimenti, direi che potrebbero essere utilizzati per aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni). Se siete in anche solo 10-15, in un anno si potrebbero raccogliere circa 750 mila euro e avreste nomi e cognomi pubblicati, con conseguenti vantaggi alle prossime elezioni.
PS: l'opera sociale deve essere dichiarata e, nel caso siano più di una, deve essere scritta anche la percentuale destinata a ciascuna di esse.
Di questi tempi ci vuole coerenza: facile affermare delle cose sapendo che tanto non verrebbero votate. Iniziate concretamente a non utilizzare per voi quella parte di privilegi in più ma per la comunità, dando un segnale forte ai vostri colleghi e ai cittadini che, fidatevi, si ricorderanno di chi ha dato e chi no.
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martedì 11 ottobre 2011
L'ultima follia socialista dei nostri governanti ladri
A dire al verità l'avevo già letta ieri ed è una delle tante proposte quindi spero venga accantonata subito (anche se "con le sue suggestioni, trova comunque favorevole qualche rappresentante di governo") però è giusto parlarne tanto per capire chi abbiamo al governo e come ragionano.
Il brillante creatore di questa "idea" è tal Andrea Monorchio, ex ragioniere di Stato, che, assieme a Guido Salerno, ha formulato ciò che segue:
Un'ipoteca sul 10% del valore delle case private: l'idea non e' di bolscevichi che puntano a nazionalizzare la proprieta' privata. Ma, elaborata da Monorchio e Salerno, e' stata presentata gia' alla Fondazione Ugo La Malfa e, pur nella sua complessita' tecnica, avrebbe lo scopo di evitare la temuta patrimoniale. Gia', perche' lo scopo e' sempre lo stesso: recuperare risorse per ridurre le tasse e favorire investimenti e sviluppo. Cosi' che, ora che anche l'ipotesi condono sembra tramontare, non manca chi ritiene che la proposta dell'ex ragioniere possa prendere quota, diventare piu' che percorribile.
L'idea e' quella di abbattere il costo del debito pubblico, applicando i tassi Bce (ora all'1,5%) su nuovi, speciali titoli pubblici, grazie alla garanzia di asset privati: gli immobili degli italiani, ma solo per una piccola quota parte calcolata sul valore degli immobili di mercato all'anno 2000. Al tasso Bce andrebbe pero' aggiunta una maggiorazione dell'1% che servira' a ripagare il proprietario che ha dato in garanzia il bene. Che ci guadagna lo Stato? Il tasso dei titoli per lo Stato sarebbe quindi del 2,5%, ma i conti pubblici risparmierebbero comunque due punti rispetto ai tassi di mercato e le risorse potrebbero essere applicate per favorire lo sviluppo. E per i proprietari quali i benefici? Evitando la patrimoniale non avranno un aggravio di imposizione ma, anzi, un 'bonus' taglia-tasse. La maggiorazione dell'1%, che sara' loro attribuita, potra' essere utilizzata per pagare le imposte (ad esempio l'Ici).
Avete capito bene?
Comico non trovate? La BCE fornirebbe aiuti a tassi bassissimi (1.5% a fronte del 5-6% che quota il mercato in questo periodo) allo Stato italiano che in cambio garantisce un pezzo della casa di vostra proprietà (il10% appunto). Voi però ci guadagnate la non applicazione di una patrimoniale (ah quindi l'idea di applicarla è davvero viva) e la maggiorazione (1%) che utilizzerete non per aumentare i vostri risparmi o consumi, ma per pagare le imposte (nuove ovviamente) che andranno a riempire le casse di chi? Ma dello Stato ovviamente!
Se poi lo Stato è insolvente, arriveranno gli omini banchieri della BCE a sequestrarvi chessò, la cucina oppure il balcone oppure un pezzo di cortile (e qui poi sentirò la gente molto stupida gridare "Banchieri cattivi blablabla").
Bello no?
E' proprio vero, PDL non è più un nome adatto al partito di Berlusconi. Suggerirei PSI, oppure PCI..
ITALIANI!!!! SVEGLIA!!
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mercoledì 5 ottobre 2011
Quando Berlusconi voleva il Ddl popolare per ridurre i parlamentari

Accaddeva due anni fa:
«Sto veramente pensando a un ddl di iniziativa popolare per portare i deputati a 300 e i senatori a 150. Perché un testo di iniziativa popolare? Perché voglio vedere il Parlamento non votare positivamente una legge presentata con il sostegno di milioni di elettori» (22 maggio 2009)
Dov'è finito il Ddl popolare? E i parlamentari, perchè sono ancora tutti lì, con stipendi e privilegi vergognosi?
Il bello di internet è proprio questo: esso non ha la memoria corta e si riesce a trovare tutto. Un'arma contro i politici come l'attuale Premier che dicono tutto ed il contrario di tutto, che cambiano idea, che si smentiscono da soli, che mentono sapendo di mentire.
Sarà per questo che viene visto molto male dalla casta?
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martedì 28 giugno 2011
Se questo non è un paese da quasi terzo mondo

[...]Il ministero ha provato a far valere le sue ragioni scrivendo (su carta) al Consiglio di Stato: «La presentazione in formato cartaceo comporterebbe un notevole aggravio» con un costo aggiuntivo «quantificato in 8 milioni di euro». Un tesoretto che se ne andrebbe tra fotocopie, acquisto di copie aggiuntive (il candidato ne deve mandare una sola), spedizioni con raccomandata o corriere. E una somma che basterebbe per gli stipendi di 150 ricercatori, non un dettaglio visto che molti vincitori di concorso restano a bocca asciutta proprio perché non ci sono i soldi per pagarli. Ma il Consiglio di Stato ha risposto (sempre su carta) senza spostarsi di una virgola: «I risparmi di spesa non sembrano così rilevanti a fronte della complicazione che si introduce, pretendendo l'invio delle pubblicazioni esclusivamente per via informatica». La decisione finale spetta al Consiglio dei ministri, ma il no del Consiglio di Stato può essere superato solo all'unanimità. Chissà se anche tra i ministri c'è chi pensa che le mail hanno «tempi di confezionamento e lettura più lunghi»?
6 luglio, muore il Web italiano
Dalla settimana prossima l'Autorità delle comunicazioni avrà il diritto arbitrario di oscurare siti senza un processo. Una norma che non esiste in nessun Paese libero. Fortemente voluta da Berlusconi e da Mediaset
[...]
Nel testo definitivo dovrebbe insomma restare il principio di fondo, già presente nell'attuale bozza della delibera: Agcom avrà il potere di oscurare siti web accusati di facilitare la pirateria. Senza passare da un regolare processo, ma solo a fronte di una segnalazione da parte dei detentori di copyright.
SIAMO NON DICO DA TERZO MONDO AFRICANO, MA QUASI. SIAMO PEGGIO DELLA CINA. ALMENO LORO SONO UNA DITTATURA DICHIARATA, CON UN'ECONOMIA IN CRESCITA ESPONENZIALE.
NOI SIAMO UNA FALSA DEMOCRAZIA IN CRISI DA 20 ANNI....
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mercoledì 8 giugno 2011
Una ricetta per rilanciare i consumi e il paese
C'è stata una riunione fra Bossi, Berlusconi e Tremonti la scorsa notta. Tema centrale: questione tasse.
Sembrerebbe che, causa pessimi risultati delle amministrative, finalmente il governo voglia abbassare queste maledette tasse.
Tralasciando il fatto che questa sarà la centesima volta in cui sento dire "Abbasseremo le tasse", la questione è molto semplice. Con tasse alte:
- Il reddito delle famiglie cala e quindi hanno meno reddito da utilizzare per i consumi
- Le imprese si vedranno diminuire i ricavi e quindi avrammo meno reddito da investire
- Gli stranieri difficilmente investiranno in Italia per pagare più tasse, considerando che nel nostro paese ad alta pressione fiscale NON corrisponde l'alta qualità dei servizi (come ad esempio è nei paesi nordici)
I consumi in Italia sono molto bassi e questo danneggia tutto il mercato dei beni. Alta pressione fiscale non favorisce la domanda di beni, soprattutto se l'inflazione ha eroso (se non superato) gli aumenti salariali negli ultimi 10 anni.
Il punto è che le aziende non sono stimolate ad investire in Italia anche per questo motivo: se la domanda attesa è bassa, le tasse sono alte, i servizi scadenti, la giustizia che non è eguale e in generale non funziona, l'investitore non ha alcun stimolo a mettere soldi (miliardi di euro) in un paese così.
Che senso avrebbe spendere 1-2 miliardi di euro in un paese in cui c'è una domanda attesa ferma se non in calo e in cui non ho alcun altro vantaggio rispetto ad andare, chessò, in Francia? Perchè aumentare la capacità produttiva di un paese, se nessuno comprerà il surplus di beni che andrò a produrre?
Se è vero che minori entrate peggiorano il deficit, è anche vero che abbassando le tasse le famiglie consumeranno di più, le imprese ricominceranno ad investire! Con queste condizioni, si creeranno posti di lavoro e si potrà quindi tagliare quella componente INUTILE di spesa pubblica. I lavoratori pubblici che oggi vengono pagati-assunti per fare lavori di cui possiamo farne a meno, si ritroverebbero a lavorare facendo e producendo cose utili.
Il risultato è: meno spesa pubblica, più consumi, più investimenti e più crescita.
Speriamo che prima o poi riescano a capirlo.
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lunedì 10 gennaio 2011
Proposte di legge che secondo me servirebbero all'Italia

Come l'anno scorso, riporto anche quest'anno quelle che, a mio parere, dovrebbero essere le riforme da fare per questo paese.
Premessa importante: buona parte di queste possibili riforme sono vera e propria utopia, perchè la gente non le capirebbe e i politici ovviamente non le farebbero per non perdere voti.
1) Riduzione spesa pubblica, LICENZIANDO IMMEDIATAMENTE tutti quei dipendenti oggettivamente inutili e scansafatiche presenti nella pubblica amministrazione, soprattutto nel Sud Italia (in cui sono presenti il maggior numero, chissà come mai, di dipendent pubblici), ovviamente imponendo il divieto assoluto di assunzione in ambito pubblico di dipendenti, come invece è avvenuto in Sicilia qualche giorno fa.
2) Indagini, con successivi divieti, sempre nell'ambito pubblico sugli sprechi vigenti sempre nelle amministrazioni pubbliche, come nei parchi nazionali (ad esempio).
3) Riduzione delle imposte fiscali: ragazzi, siamo fra i più alti al mondo e in cambio abbiamo servizi che fanno pietà, veramente pietà, soprattutto in proporzione a quanto paghiamo.
4) Riduzione delle imposte per le imprese che investono qui in Italia. Basta con i sussidi alla domanda, bisogna incentivare l'offerta riducendo i costi di essa.
5) Riformare le pensioni: qui le possibilità sono molte, fra cui la privatizzazione simil Cile (che però dovrei approfondire meglio. Da quel poco che ho letto in giro per il web, mi pare che sia una buona soluzione). Di sicuro ridurrei la pensione a coloro i quali hanno goduto delle pazzie fatte negli anni 60-70-80 e inizi 90 dai politici che, per comprarsi i voti, riducevano gli anni lavorativi a go-go dei dipendenti pubblici (oltre alle assunzioni alla cieca). Di sicuro, l'età pensionabile verrà alzata. Mi dispiace..si allunga la vita, purtroppo questo porta con se anche gli svantaggi (evitabili con uan gestione più oculata nel passato).
6) Privatizzazione della RAI: basta un canale come ad esempio in Inghilterra. Gli altri (frequenze intendo) si vendono a privati (con una regolamentazione ovviamente...non tutte ad una persona).
7) Minor potere sindacale: i sindacati, mi dispiace, hanno troppo peso e potere, soprattutto nel settore pubblico. E' impossibile licenziare un dipendente pubblico, e ora anche nel privato è molto, troppo difficile. Questo, cari miei, è uno dei fattori che impedisce alle aziende di assumere a tempo indeterminato i lavoratori, soprattutto giovani.
8) Controlli sui suddisi vari dati (anche qui, sud docet)
9) Privatizzare le Poste
10) Riduzione della spese per la politica e tutto ciò che è affine ad essa (non solo quindi stipendi parlamentari)
Oltre a queste, vi sono le oramai classiche proposte: riduzione numero e stipendi parlamentari, abolizione delle province, accorpamento dei comuni e federalismo fiscale bastato sui risultati raggiunti dalle migliori regioni e dai migliori comuni (con ovviamente una regolazione in base alle varie risorse).
Queste sono proposte molto generiche che devono essere approfondite e discusse. Nel corso dell'anno vi saranno articoli che andranno bene o male a spiegare meglio e giustificare queste.
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mercoledì 4 agosto 2010
Perchè l'indulto e le amnistie sono inutili?
Un paio di giorni fa ho parlato della proposta di indulto da parte del deputato del PDL, giudicando l'indulto una balla assurda: bene, ora è arrivato il momento di giustificare il perchè di quella mia (e non solo mia) affermazione.
Senza entrare in moralismi, giustificati ma anche un po' inutili, vorrei mostrarvi un dato, ufficiale, che sostiene la mia tesi Indulto efficace = Balla colossale (fonte immagine):
Per una più completa visione di tutti i dati vi rimando invece a questo articolo molto ben fatto.
Cosa notate da grafico? massì è facile..l'indulto-amnistia non serve ad un fico secco, perchè dopo poco i posti liberati dai detenuti usciti tornano ad essere occupati (magari dagli stessi) e il trend ricomincia ad essere quello pre-indulto (verso l'alto come si può notare).
La teoria che l'indulto-amnistia serva a liberare e svuotare le carceri è quindi una balla. Una balla che però costa, sia a livello economico (i carcerati bisogna riprenderli, perchè un indulto stimola a delinquere, e questo costa) sia a livello sociale (mentre riescono una parte, grande o piccola che sia, creano casini). Aggiungo inoltre che un indulto può essere uno stimolo anche ai cittadini dall'estero per venire a delinquere, tanto con provvedimenti del genere la scamperebbero, e quindi altri danni economici, sociali, e più gente in carcere.
Alla fine della fiera, crea solo più danni...quindi ditelo, a quelli che lo sostengono, che mentono sapendo (spero, perchè se non lo sanno è grave) di mentire.
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domenica 1 agosto 2010
Indovinate chi ha proposto un nuovo indulto-amnistia?

Vi ricordate l'indulto? Quella favolosa intuizione voluta dal governo Prodi e tramutata in legge nell'estate del 2006 che poi è stato uno dei motivi per cui nelle elezioni anticipate successive la sinistra perse le elezioni nel 2008. Un cavallo di battaglia della destra che le ha permesso di salire al potere con una maggioranza così larga.
Bene, premesso che io sono contrario all'indulto, oltre ad una questione morale e di giustizia, per il fatto che lo ritengo assolutamente INUTILE per lo scopo che si vuole raggiungere utilizzandolo (e l'ho dimostrato qui), vorrei riportare una proposta fatta da un deputato qualche giorno fa:
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2217
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
AMNISTIA
Art. 1.
(Amnistia)
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;
3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente all’ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
5) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 625, qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale;
6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7), del codice penale;
7) 648 (ricettazione), limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma;
d) per il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall’articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7), del codice penale;
e) per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), quando ricorrano in concomitanza le attenuanti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa legge n. 895 del 1967;
f) per il reato di detenzione di armi o canne clandestine di cui al comma terzo dell’articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e successive modificazioni, quando concerne armi la cui detenzione l’imputato o il condannato aveva denunciato all’autorità di pubblica sicurezza;
g) per il reato previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (deposizione o abbandono di oggetti in una strada ferrata, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione), e successive modificazioni, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1) del predetto articolo, nonché da quelle di cui all’articolo 112, numero 2), del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
h) per ogni reato commesso da minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, ma non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell’articolo 169 del codice penale;
i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi, limitatamente alla vendita al pubblico e all’acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell’agente;
l) per i reati di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la omessa dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’imposta sul valore aggiunto, commessi in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
m) per i reati previsti dall’articolo 73, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 80 dello stesso testo unico;
n) per i reati di cui al capo I del titolo XI del libro V del codice civile.
2. Non si applica il quinto comma dell’articolo 151 del codice penale.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall’amnistia)
1. L’amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate, ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all’economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
2) 318 (corruzione per un atto d’ufficio);
3) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, primo comma, e 319;
5) 321 (pene per il corruttore);
6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
8) 371 (falso giuramento della parte);
9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all’esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal terzo comma, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;
11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;
12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;
13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;
18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
21) 501-bis (manovre speculative su merci);
22) 589, secondo comma (omicidio colposo), e 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell’articolo 583 del codice penale;
23) 595, terzo comma (diffamazione), quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
24) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;
26) 644 (usura);
27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
d) al delitto previsto dall’articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell’errore altrui);
e) ai reati previsti:
1) dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande), e successive modificazioni;
2) dall’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;
3) dall’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);
4) dall’articolo 9, sesto e settimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), e successive modificazioni;
5) dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (in materia di rifiuti pericolosi);
6) dall’articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);
7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
8) dall’articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
9) dagli articoli 3 e 10, sesto, ottavo, nono e decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dal sesto e dall’ottavo comma dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
10) dagli articoli 10-bis, settimo e nono comma, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni;
11) dall’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
12) dall’articolo 178 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (contraffazione di opera d’arte);
d) ai reati per cui sono in corso i procedimenti ai quali si applica l’esclusione di cui al comma 3 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell’esecuzione applica l’amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
Art. 3.
(Computo della pena per l’applicazione
dell’amnistia)
1. Ai fini del computo della pena per l’applicazione dell’amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all’articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell’applicazione dell’amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell’articolo 469 del codice di procedura penale;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell’articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Art. 4.
(Declaratoria dell’amnistia. Rinunciabilità)
1. Alla declaratoria dell’amnistia di cui al presente capo si procede ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
2. Prima dell’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione dell’amnistia nelle forme previste dall’articolo 409 del codice di procedura penale.
3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l’avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell’amnistia.
4. L’amnistia non si applica qualora l’imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
5. Nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la declaratoria dell’amnistia è adottata dal giudice congiuntamente alla misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Il beneficio dell’amnistia è revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione ai sensi del presente comma, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.
Art. 5.
(Termine d’efficacia dell’amnistia)
1. L’amnistia di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 maggio 2010.
Capo II
INDULTO
Art. 6.
(Indulto)
1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore ad euro 10.329,13 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:
a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite Commissioni mediche istituite nell’ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle Commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.
3. Per la concessione dell’indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.
Art. 7.
(Indulto per le pene accessorie e misura dell’espulsione dello straniero)
1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l’indulto.
2. All’indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell’articolo 151 del codice penale.
3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell’ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l’indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
Art. 8.
(Esclusioni dall’indulto)
1. L’indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di estorsione);
5) 644 (usura);
6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
1) 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all’articolo 80;
2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Art. 9.
(Revoca dell’indulto)
1. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
2. Il beneficio dell’indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
Art. 10.
(Efficacia dell’indulto)
1. L’indulto di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 16 maggio 2010.
Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 11.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fortunatamente Gasparri, Castelli e Donadi hanno usato il cervello e lo hanno respinto, per adesso. La mia paura però è che prima o poi venga approvata una legge simile anche in questa legislatura. Sinceramente, spero proprio di no.
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