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sabato 27 ottobre 2012

Berlusconi è indeciso se scendere in campo ... O entrare in cella.

Il titolo non è mio, ma del comico Sergio Silvestri. Dopo il passo indietro di pochi giorni fa arriva il passo avanti (o indietro da passo indietro?) dopo la sentenza che lo condanna. E qui viene sollevata la domanda di molti malpensanti: "Berlusconi è in politica per evitare la galera?"

In pochi ci hanno creduto. Prodi aveva avvertito di non credere al suo ritiro e forse nemmeno lui si aspettava di avere ragione così presto. Anche il sottoscritto ieri ha sollevato dubbi sul suo reale abbandono della politica, ma lo ha interpretato come un'uscita di scena elegante prima della condanna (per poi magari rientrare ad acque calme).
Nessuno però si aspettava un ritorno così: quello di Berlusconi è stato un capolavoro, questo devo ammetterlo. Fingere la ritirata per poi tornare all'attacco più cattivo e deciso di prima è una mossa che potrebbe scombussolare il quadro politico italiano, a partire dalla data delle elezioni.

Detto ciò, sinceramente speravo fosse davvero finita. E invece ce lo ritroviamo di nuovo, peggio di prima a giudicare dalla conferenza stampa. Noi che scriviamo di economia e politica avremo molto da fare per smontare tutte le sue strampalate teorie (perchè se le dice sa benissimo che qualche trota in giro che ci crede c'è e non sono pochi), ma una cosa che riguarda sempre la vicenda non smonteremo (almeno, io non lo farò).

Molti malpensanti in questi anni andavano dicendo una cosa del tipo "Berlusconi è sceso in campo politicamente per evitare la galera". E' vero? Non è vero? Nessuno potrà mai dirlo.

Certo, tutte quelle leggi "ad personam", come sempre quei malpensanti le hanno definite, fatte negli anni di governo che casualmente lo hanno favorito qualche dubbio lo mettono. Se ad esse aggiungiamo questa nuova discesa in campo contro i magistrati e a favore di una riforma della giustizia, sempre casualmente dopo una sentenza di condanna nei suoi confronti ecco che i dubbi aumentano....ma noi non siamo fatti della loro stessa pasta e quindi diciamo che Berlusconi è sceso in campo, di nuovo, per il bene degli italiani. Di quali italiani, non ci è dato saperlo.

venerdì 26 ottobre 2012

Condannato! Ecco il perchè Berlusconi ha scelto di non candidarsi

Il vero motivo per cui Berlusconi ha scelto di non candidarsi alle elezioni del 2013? E' bastato poco per svelarlo.



Milano, 26 ott. (Adnkronos) - I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Milano oltre a condannare Silvio Berlusconi a 4 anni per il reato di frode fiscale nell'ambito del processo sui diritti televisi, hanno interdetto l'ex premier dai pubblici uffici per una durata di 3 anni. (Fonte)


 Qualcuno direbbe "finalmente!", io aggiungo "Le bugie hanno le gambe corte". Berlusconi pochissimi giorni fa ha annunciato per l'ennesima volta il suo ritiro dalla scena politica (elettorale). Qualcuno, come Prodi, ammoniva le parti che non era ancora detta l'ultima parola. Personalmente anche io pensavo che si sarebbe fatto ancora vivo, ma ora il quadro è molto più chiaro: Berlusconi ha davvero annunciato il ritiro, ma non spinto dal volere personale, dall'amore per la patria, gli italiani e altre balle.

Berlusconi si è ritirato perchè probabilmente sospettava già (leggi, "era sicuro") di una sentenza come questa, quindi ha scelto l'ennesimo passo inidietro per uscire con stile e non come condannato.

Bel tentativo, non c'è che dire. Gli italiani però non sono più fessi come una volta (e alcuni non lo sono mai stati).

Goodbye Silvio e a mai più rivederci (spero).

venerdì 24 agosto 2012

21 anni a Breivik: vediamo quanto funziona la rieducazione nelle carceri norvegesi

Pena per l'autore di una delle stragi peggiori degli ultimi anni: 21 anni. In Italia è scandalo, ma in Norvegia è il massimo della pena. Vediamo come funzionano le carceri e la rieducazione nel Nord Europa.


Onestamente, quando ho sentito della condanna inflitta a Breivik sono rimasto a bocca aperta: 21 anni per questa persona, in quelle condizioni (la detenzione in Norvegia è molto diversa che in Italia) sembrano una condanna troppo poco severa, quasi una presa in giro. In Norvegia invece non è così e gli stessi parenti delle vittime sono i primi ad essere felici.

C'è da precisare che Breivik «potrebbe anche uscire in libertà vigilata dopo dieci anni di detenzione, ma questo non accadrà. E comunque (è lo scenario più probabile), fino a quando si riterrà che possa di nuovo commettere atti simili, la sua detenzione potrà essere prolungata ogni cinque anni. Potrebbe rimanere in prigione per il resto della vita. Ogni prolungamento implica che il pubblico ministero chieda un giudizio in tal senso alla corte.» quindi non è detto che 21 anni siano la condanna, de facto, definitiva.

Da un punto di vista prettamente scientifico, sarà curioso ed interessante seguire la rieducazione di questo individuo, apparentemente impossibile. Sarà un vero e proprio test per le carceri e i metodi punitivi/rieducativi norvegesi e chissà, visti i nostri continui fallimenti nella rieducazione dei carcerati italiani, magari una lezione educativa anche per l'Italia.

L'appuntamento è fra 21 anni.



lunedì 28 maggio 2012

Il calcioscommesse, specchio di un paese malato




Oggi è il giorno X dello scandalo che ormai da un anno ha travolto il calcio italiano. Se si pensava che dopo la vicenda Calciopoli di 6 anni fa quel mondo fosse "pulito", ecco arrivare l'ennesima tegola: il calcioscommesse. Di nuovo.


Questo ennesimo scandalo dimostra come spesse volte lo sport sia lo specchio del paese. Il calcio malato e corrotto è la conseguenza di un paese malato e corrotto.

Ma cosa può spingere un giocatore ricco che ha tutto a combinare delle partite per guadagnarci su? Potrei anche capire il calciatore di serie D, anche Lega Pro che davanti a cifre così alte può vacillare e farsi tirar dentro, ma quando ci sono calciatori di Serie A militanti in buone squadre, senza alcun problema economico e con un futuro fatto di ottima rendita, che anche solo pensano di poter combinare qualche partita scommettendoci su mi vien da pensare davvero che abbiamo un problema e grosso.

La risposta che mi sono dato è una: il non rischio a farlo. La lentezza della giustizia, la non certezza della pena, unità ad una oramai moralità pari a zero sono le vere cause di questi continui scandali.

In un paese in cui se commetti un reato hai buone possibilità di cavartela con poco, è normale che sei portato a rischiare di più, soprattuto con cifre così alte.

Voglio vedere ora che cosa faranno ai condannati. Spero anche in un intervento delle società coinvolte e che verranno penalizzate (penso alla Lazio di Mauri e Novara di Bertani tanto per citarne due): è ora che chiedano i danni a tutti questi "ometti", i quali oltre al carcere si ritroveranno con un conto salatissimo da pagare.

E' lo stesso discorso fatto agli evasori: colpirne uno per educarne 100. Davvero, è giunta l'ora di inasprire le pene e soprattutto applicarle. Sarebbe il primo passo per tornare in un paese normale come sono gli altri.

sabato 25 febbraio 2012

Ecco la legge che ha salvato dalla condanna per il processo Mills Silvio Berlusconi


Riporto il testo della legge chiamata Ex Cirielli che ha salvato, possiamo dirlo, il culo di Berlusconi.

Da notare che tale legge viene chiamata "Ex Cirielli" perché il suo primo firmatario, il senatore Edmondo Cirielli (PDL, e di che partito volete che fosse), dopo le modifiche apportate dal parlamento la sconfessò e votò contro, chiedendo successivamente che tale legge non venisse più chiamata col suo nome (si sarà reso conto della enorme immoralità di tale legge).


Legge 5 dicembre 2005, n. 251

" Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005

Art. 1.

1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».

2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;

c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».
3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».

Art. 2.

1. Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 3.

1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

Art. 4.

1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 99 - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».

Art. 5.

1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale».

Art. 6.

1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonchè per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti».

2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse.

3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».

5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni».
4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».
5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa».
6. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale».
7. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 8.

1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:

«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».

Art. 9.

1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.

PS: spero davvero che non ci sia più nessuno di voi che voterà di nuovo questo personaggio..

venerdì 10 febbraio 2012

Sull'inutilità del decreto "salva carceri"


Il decreto "salva carceri" (o svuota carceri) è la trovata del Ministro della Giustizia Paola Severino per cercare di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri italiane.

Purtroppo per la giustizia italiana, sarà del tutto inutile. Prima di tutto, sulle 22 mila persone in eccesso, solo poco più di 3mila usufruiranno del decreto, quindi il problema non si risolve (e questo ha scatenato le proteste dei Radicali); secondo, anche con l'amnistia (come vorrebbero gli stessi Radicali), il problema verrebbe solamente rimandato, come ho già scritto più e più volte.


Questo, come l'amnistia, è solamente un cerotto su una voragine. Riformare la giustizia, velocizzandola, convertire ed utilizzare le caserme dismesse, migliorare la rieducazione e legalizzare prostituzione e droghe leggere: queste sarebbero soluzioni al problema.

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